18 Marzo 2020 Off Di

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

REGIONE SICILIANA
On. Presidente
Assessorato Regionale Autonomie locali e Funzione pubblica

– On. Assessore
– Dirigente Generale Dipartimento della

Funzione pubblica e del personale
A tutti i Dirigenti Generali
A tutti i Dirigenti delle strutture centrali e periferiche
Ai Signori Procuratori della Repubblica dell’Isola
Loro sedi

In data odierna, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 70, il Decreto Legge indicato in oggetto, il cui obiettivo è quello di rafforzare ancora di più le misure di potenziamento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con tale provvedimento legislativo e, in particolare con l’Art. 87 il Governo è intervenuto nuovamente su tutte le misure necessarie per far sì che tutti i cittadini, compresi i dipendenti pubblici, restino a casa per evitare ancora di più il diffondersi del contagio.

Infatti, con tale articolo, ha disposto che : “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Premesso quanto sopra, atteso che codesta Amministrazione:

  1. èvenutamenoall’obbligodicollocaredirettamenteintempiceleriidipendentidell’Amministrazione della Regione Siciliana in lavoro agile o smart working, così come disposto dalla direttiva 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12.3.2020 che, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento su tutto il territorio, ha disposto che tutti dipendenti pubblici devono lavorare “in via ordinaria” in Smart working, fino al prossimo 25 marzo, perché l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso al lavoro agile che è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
  2. ha imposto ed in alcuni casi anche illegittimamente il collocamento dei dipendenti in ferie forzate;
  3. ha chiuso con colpevole ritardo quelle strutture il cui personale è stato colpito pesantemente dall’epidemia da COVID-19;
  4. nonostante il Governo nazionale abbia imposto col DPCM “Io resto a casa”, in vigore sino al 3 aprile, il blocco degli spostamenti delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale se non per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”, con l’applicazione di sanzioni anche penali, ha permesso a tantissimi cittadini di derogare a tale norma, continuando a consentire le prenotazioni online presso i Centri per l’Impiego, le cui convocazioni, in moltissimi casi inutili, hanno costituito documentazione idonea per derogare il blocco della mobilità disposto per evitare la diffusione della pandemia;
  5. continua a ritenere servizi essenziali la portineria, la posta, il protocollo informatizzato, che nulla hanno da spartire con la necessità di evitare lo spostamento del personale ed i servizi essenziali,

si invitano le SS.LL. ognuno per quanto di rispettiva competenza, essendo state esperite tutte le possibilità ed esauriti tutti gli istituti contrattuali per indurre il personale a restare a casa, atteso che molti dirigenti continuano a negare con inutili e banali motivazioni le richieste di lavoro agile, che non andavano neanche presentate da parte dei dipendenti, si sollecitano l’adozione dei dovuti provvedimenti per esaurire oggi stesso le procedure per il collocamento del personale in lavoro agile e, contestualmente, emettere i provvedimenti necessari per esentare dai servizi tutto il personale non impegnato in servizi essenziali di pubblica utilità, individuati dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per contribuire a fermare la pandemia in atto.

La presente è inviata anche alle Procure della Repubblica dell’Isola, affinché vogliano disporre gli opportuni accertamenti in ordine a quanto sopra esposto, valutando gli eventuali profili d’illiceità penale e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

In ultimo, si invitano i dipendenti a segnalare alla Procura territorialmente competente i comportamenti omissivi o illegittimi adottati al riguardo, per la tutela della salute sia personale che pubblica.