Misure urgenti in materia di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Dipartimento regionale Lavoro
19 Marzo 2020Misure urgenti in materia di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dipartimento regionale Lavoro
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– Dirigente Generale
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
- – Ing. Santi TrovatoDirigente del Servizio XIII – Centro per l’impiego di Palermo
santi.trovato@regione.sicilia.it cpi.pa@certmail.regione.sicilia.it -
– A tutti i dipendenti dei Centri per l’Impiego di: Palermo, Bagheria, Carini, Cefalù, Corleone, Lercara Friddi, Misilmeri, Monreale, Partinico, Petralia Soprana, Termini Imerese
Procura della Repubblica di Palermo procura.palermo@giustizia.it
Loro sediCon email del 18.3.2020, relativa all’oggetto, il Dirigente del Servizio Centro per l’Impiego di Palermo, ha ricordato a tutto il personale della sua struttura centrale e periferica “che per poter utilmente utilizzare la modalità di Smart Working è auspicabile fruire preventivamente delle ferie pregresse e degli analoghi istituti come prescritto nel comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020. Solo dopo aver goduto delle ferie pregresse (anno 2019) si potrà ricorrere alla modalità di lavoro agile presentando istanza ai rispettivi Dirigenti o referenti dei rispettivi cc, p.i.”.
In merito, probabilmente, l’Ing. Trovato fa riferimento al comma 3, dell’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale testualmente recita: Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Premesso quanto sopra, tralasciando la problematica relativa alla fruizione delle ferie, in questo caso ininfluente, si evidenzia che da una semplice interpretazione letterale di tutto l’art. 87, per la quale non occorrono particolari cognizioni di diritto per comprendere la ratio, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che pertanto le stesse devono adoperarsi per limitare la presenza del personale negli uffici, assicurando esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
Inoltre, attesa la gravità dell’epidemia in atto, il Governo ha anche disposto con lo stesso decreto legge e in ragione della gestione dell’emergenza che le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, lasciandolo a casa.
Pertanto, in attuazione della normativa vigente, s’invita l’Ing. Santi Trovato a modificare le direttive inviate ai dipendenti della struttura centrale e periferica di cui è responsabile e lo si consiglia di attenersi scrupolosamente a tutti i dettati del D.L. 18/2020 richiamato e di procedere con la massima urgenza, attesi i gravi ritardi incautamente accumulati a collocare in lavoro agile tutto il personale, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, non addetto a servizi essenziali di pubblica utilità, nonché a dispensare dal servizio tutto il rimanente personale.
In ultimo, atteso che la scrivente ha già più volte sollecitato codesta Amministrazione ad attivare tutte le procedure via via introdotte per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica di cui trattasi, vista l’intempestività e l’omessa attività riguardo le misure che dovevano già essere adottate direttamente e senza alcuna richiesta da parte del personale relativamente all’utilizzo del lavoro agile, visto altresì che questa O.S. ha ricordato anche le sanzioni penali previste dal Decreto Legge n. 6/2020, art. 3, comma 4, per il mancato rispetto delle misure di contenimento, s’invia la presente quale esposto anche alla Procura della Repubblica di Palermo, affinché valuti di avviare eventuali accertamenti, per individuare possibili profili d’illeceità penale da parte di soggetti responsabili.


