Comunicato Sentenza della Corte Costituzionale n.235 del 22 ottobre 2020 Illegittimità Costituzionale degli artt. 3,7 e 11 della L.R. n. 14 del 6 agosto 2019

Comunicato Sentenza della Corte Costituzionale n.235 del 22 ottobre 2020 Illegittimità Costituzionale degli artt. 3,7 e 11 della L.R. n. 14 del 6 agosto 2019

11 Novembre 2020 Off Di

COMUNICATO Sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 22 ottobre 2020 – Illegittimità costituziona-le degli artt. 3, 7 e 11 della L.R. n. 14 del 6 agosto 2019

Prot. n. 189 Palermo, 11 novembre 2020 Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 22 ottobre 2020 – Illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della L.R. n. 14 del 6 agosto 2019. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Presidente – Presidenti delle Commissioni I, II e V – Gruppi Parlamentari REGIONE SICILIANA – Presidente della Regione – Assessori regionali Loro sedi Si comunica che con sentenza n. 235 del 22/10/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della L.R. n. 14 del 6 agosto 2019. In particolare, si ricorda che l’art. 7 prevedeva: ✓ al primo comma, l’estensione anche in Sicilia della c.d. quota 100, in materia di pensione e di indennità di fine servizio, atteso che la norma statale si era fermata davanti lo Stretto di Messina; ✓ al secondo comma, che ai dipendenti che avevano già presentato istanza di collocamento in pensione ai sensi dell’art. 52 della L.R. 9/2015, non veniva applicato l’innalzamento di cinque mesi della speranza di vita sopravvenuta nel 2019 e conseguivano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti. Ad avviso di questa O.S., l’impugnativa sembrerebbe illogica in quanto, nel primo caso non riconosce l’applicazione di una norma statale ai soli dipendenti regionali; nel secondo caso, perché blocca il pensionamento di dipendenti che, pur avendo presentato richiesta di pensionamento nel 2015 avendone i requisiti, si sentono dire oggi, dopo ben 5 anni, che non possono più andare in pensione, perché non hanno più i requisiti in ragione dell’incremento della speranza di vita che, adesso, si è alzata di 5 mesi. Premesso quanto sopra, atteso che una delle motivazioni della dichiarata illegittimità costituzionale è quella che dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, atteso altresì che, ad avviso di questa O.S., tali norme avrebbero prodotto risparmi per l’Amministrazione della Regione Siciliana, si invitano le SS.LL. ognuno per la parte di propria competenza a farsi promotore di una nuova iniziativa legislativa, supportata da una adeguata relazione tecnica, per sanare le eventuali lacune normative, superare le motivazioni di tale impugnativa e riconoscere il giusto diritto anche ai dipendenti regionali discriminati pure sul fronte pensioni.